diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1822 del 17/03/1986 (Rv. 445121 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - INDENNITÀ DI TRASFERTA - PRESUNZIONE LEGALE DI COESISTENZA DI UNA PARTE REMUNERATIVA E DI UNA PARTE RESTITUTORIA - ACCERTAMENTO DELLA NATURA REALE DELL'EMOLUMENTO - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1986-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445121-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - INDENNITÀ DI TRASFERTA - PRESUNZIONE LEGALE DI COESISTENZA DI UNA PARTE REMUNERATIVA E DI UNA PARTE RESTITUTORIA - ACCERTAMENTO DELLA NATURA REALE DELL'EMOLUMENTO - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*

L'art. 12 della legge n. 153 del 1969, che definisce la nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi, non prevede che l'indennità di trasferta implichi sempre il rimborso di spese sostenute dai lavoratori nell'interesse del datore di lavoro (sì da ricadere solo al 50% nella suddetta base imponibile), ma pone soltanto una presunzione legale di coesistenza in pari misura, nella suddetta indennità, di una parte remunerativa e di una parte restitutoria al fine di fissare all'interno di essa la misura quantitativa delle due quote, una volta che ne sia accertata la natura mista; pertanto è pur sempre necessario - perché la suddetta presunzione possa operare - che sia preventivamente accertata la reale natura retributiva o restitutoria, dello emolumento. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto integralmente retributiva l'indennità di trasferta corrisposta ai dipendenti in aggiunta al rimborso a piè di lista, giacché quest'ultimo esauriva interamente ogni Obbligo risarcitorio del datore di lavoro). (V 3292/85, mass n 440958; (V 2161/85, mass n 440039).*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)