Sez. 5, Sentenza n. 15285 del 18/12/2017 Cc. (dep. 05/04/2018) Rv. 272794 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Misure di prevenzione patrimoniali - Procura speciale per azionare pretese civilistiche nei confronti del soggetto sottoposto - Forma - Contenuto.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
In tema di misure di prevenzione, la procura speciale al difensore ex art. 122 cod. proc. pen. per azionare pretese civilistiche (nella specie l'ammissione al passivo del credito vantato) nei confronti di un soggetto sottoposto a misura di prevenzione patrimoniale, deve contenere, a pena d'inammissibilità, le indicazioni necessarie all'individuazione del procedimento cui si riferisce, dei diritti che la parte intende azionare per mezzo del procuratore e dei poteri a questo conferiti, analogamente a quanto avviene nel processo penale con riguardo alla procura conferita dalla parte civile.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 122 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)