Sez. 6, Sentenza n. 7136 del 03/12/2015 Cc. (dep. 23/02/2016) Rv. 266102 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Confisca di beni immobili gravati da ipoteca - Onere della prova gravante sul creditore ipotecario al fine di ottenere l'accertamento e l'ammissione del proprio credito nella procedura di prevenzione - Costituzione del diritto in data antecedente il sequestro - Buona fede e affidamento incolpevole - Rilevanza - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
In tema di misure di prevenzione patrimoniale, il terzo titolare di un diritto di garanzia reale sul bene confiscato che intenda ottenere l'accertamento e l'ammissione del proprio credito nell'ambito del procedimento di prevenzione ai sensi dell'art. 2 ter, l. 31 maggio 1965 n. 575, ha l'onere di provare sia la costituzione del titolo con atto di data certa antecedente al sequestro sia la propria estraneità all'attività illecita del proposto da cui ha obiettivamente tratto vantaggio. (Nella fattispecie la Corte di cassazione ha escluso la buona fede degli istituti bancari che avevano concesso dei mutui ipotecari ai proposti in presenza di un'evidente sproporzione tra i loro redditi leciti ed il valore degli immobili acquisiti in garanzia, senza alcuna valutazione del merito del credito, utilizzato dai proposti per mimetizzare l'illecita provenienza delle loro risorse e l'esercizio, anche in forma associativa, di attività usurarie, reputando, a tal fine, irrilevante la circostanza della capienza dell'ipoteca iscritta rispetto all'importo del mutuo).
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)