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Sez. 2, Sentenza n. 2879 del 05/11/1973 (Rv. 366482 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO (LEGGE PROFESSIONALE 13 GIUGNO 1942 N 794) - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - APPLICABILITA DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO - DECISIONE CON SENTENZA - NATURA DI ORDINANZA - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1973-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366482-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO (LEGGE PROFESSIONALE 13 GIUGNO 1942 N 794) - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - APPLICABILITA DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO - DECISIONE CON SENTENZA - NATURA DI ORDINANZA - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - NECESSITA.*

In materia di controversie per onorari, diritti e spese spettanti agli avvocati e procuratori per prestazioni giudiziarie in materia civile, il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo di liquidazione, sebbene promosso nelle forme di cui all'art 645 cod proc civ, deve essere svolto con la procedura in camera di consiglio e deciso con ordinanza non impugnabile ai sensi dell'art 29 legge 13 giugno 1942 n 794; ove l'opposizione stessa sia stata erroneamente decisa con sentenza, il provvedimento adottato non perde la sua natura di ordinanza sottratta al rimedio dell'appello e suscettibile soltanto di ricorso per Cassazione per violazione di legge a norma dell'art 111 della Costituzione. (Conf 559/72, mass n 356576).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)