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Sez. 2, Sentenza n. 559 del 24/02/1972 (Rv. 356576 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO RELATIVO - FORME - DECISIONE - NATURA - FORMA DI SENTENZA ERRONEAMENTE ASSUNTA DAL PROVVEDIMENTO - IRRILEVANZA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356576-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO RELATIVO - FORME - DECISIONE - NATURA - FORMA DI SENTENZA ERRONEAMENTE ASSUNTA DAL PROVVEDIMENTO - IRRILEVANZA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*

In materia di contenzioso circa gli onorari, i diritti e le spese spettanti agli avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile, il giudizio di opposizione, sebbene promosso nelle forme previste dall'art 645 cod proc civ, va svolto in ogni caso con la procedura in camera di consiglio e deciso con ordinanza non impugnabile a norma dell'art 29 della legge 13 giugno 1942 n 794. Ove l'opposizione al decreto ingiuntivo sia stata decisa con sentenza in luogo della prescritta ordinanza, il provvedimento adottato che accolga o respinga l'opposizione non perde la sua natura, conservando il contenuto e la sostanza dell'ordinanza, sottratta per esplicita disposizione di legge al rimedio dell'appello e solo suscettibile di ricorso per Cassazione per violazione di legge, dato il suo contenuto decisorio, a norma dell'art 111 cost. (Conf 3245'68, mass n 336204).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Costituzione art. 111, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)