Sez. 1, Sentenza n. 5250 del 27/04/1987 Ud. (dep. 30/04/1988) Rv. 178263 - 01
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - REATO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO DA TALUNO DEI CONCORRENTI - ABERRATIO DELICTI - APPLICABILITÀ.*
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - REATO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO DA TALUNO DEI CONCORRENTI - ABERRATIO DELICTI - APPLICABILITÀ.*
L'art. 116 cod. pen. assoggetta, nel quadro della maggiore pericolosità della delinquenza associata, la deviazione individuale dal piano concordato da parte di uno dei concorrenti, ad una disciplina più severa di quella predisposta dall'art. 83 stesso codice per la divergenza tra voluto e realizzato, che si verifica in regime di esecuzione monosoggettiva. Data la diversità esistente tra le situazioni disciplinate dalle due norme, l'art. 83, primo comma, cod. pen. può, atteso il carattere generale della disciplina dell'aberratio delicti, trovare applicazione anche nell'ambito della partecipazione criminosa, ogni qualvolta il reato diverso sia dallo esecutore materiale (o dagli esecutori materiali nell'ipotesi di esecuzione frazionata) commesso per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione o altra causa - purché non assistita dal coefficiente psichico della rappresentazione e della volontà - e di tale reato tutti i concorrenti rispondono a titolo di colpa, sempre che il fatto sia preveduto dalla legge come delitto colposo.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 83, Cod. Pen. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)