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Sez. 1, Ordinanza n. 2692 del 22/12/1978 Cc. (dep. 10/03/1979) Rv. 141334 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - GIUDIZIO PROGNOSTICO FONDATO SULL'ESAME DELLA GRAVITA DEL REATO E DELLA PERSONALITA DELL'IMPUTATO - PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO DEL BENEFICIO SUL PRESUPPOSTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICO-FAMILIARI DELL'IMPUTATO - ILLEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1978-12-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/141334-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - GIUDIZIO PROGNOSTICO FONDATO SULL'ESAME DELLA GRAVITA DEL REATO E DELLA PERSONALITA DELL'IMPUTATO - PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO DEL BENEFICIO SUL PRESUPPOSTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICO-FAMILIARI DELL'IMPUTATO - ILLEGITTIMITA.*

L'art 1, terzo comma, della legge 22 maggio 1975, n 152, subordina la concessione della liberta provvisoria ad un giudizio prognostico negativo sulla reiterazione di reati da parte dell'imputato. Pertanto, e illegittimo il provvedimento col quale si fa luogo al beneficio in parola sul presupposto delle condizioni economico-familiari dell'imputato senza valutazione alcuna della gravita del reato e della personalita dell'imputato stesso.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)