Sez. 1, Ordinanza n. 2692 del 22/12/1978 Cc. (dep. 10/03/1979) Rv. 141334 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - GIUDIZIO PROGNOSTICO FONDATO SULL'ESAME DELLA GRAVITA DEL REATO E DELLA PERSONALITA DELL'IMPUTATO - PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO DEL BENEFICIO SUL PRESUPPOSTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICO-FAMILIARI DELL'IMPUTATO - ILLEGITTIMITA.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - GIUDIZIO PROGNOSTICO FONDATO SULL'ESAME DELLA GRAVITA DEL REATO E DELLA PERSONALITA DELL'IMPUTATO - PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO DEL BENEFICIO SUL PRESUPPOSTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICO-FAMILIARI DELL'IMPUTATO - ILLEGITTIMITA.*
L'art 1, terzo comma, della legge 22 maggio 1975, n 152, subordina la concessione della liberta provvisoria ad un giudizio prognostico negativo sulla reiterazione di reati da parte dell'imputato. Pertanto, e illegittimo il provvedimento col quale si fa luogo al beneficio in parola sul presupposto delle condizioni economico-familiari dell'imputato senza valutazione alcuna della gravita del reato e della personalita dell'imputato stesso.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)