Sez. 1, Sentenza n. 1688 del 13/07/1982 Cc. (dep. 25/11/1982) Rv. 156368 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - CASI IN CUI IL BENEFICIO PUÒ ESSERE CONCESSO - CRITERI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - CASI IN CUI IL BENEFICIO PUÒ ESSERE CONCESSO - CRITERI.*
Ai fini della concessione o del diniego del beneficio della libertà provvisoria, nei casi in cui la concessione della stessa è dalla legge consentita, il giudice ha l'Obbligo di considerare due distinte esigenze: l'una consistente nell'assenza di ragioni processuali ostative, che si risolvono, di regola, nella necessità di evitare l'inquinamento delle prove e di assicurare la presenza dell'imputato nel procedimento, l'altra rappresentata dalla necessità che non sussista la probabilità, in relazione alla gravità del reato ed alla personalità dell'imputato, che questo, lasciato libero, possa commettere reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività, con la conseguenza che il giudizio negativo, anche in ordine ad una sola delle due esigenze predette, preclude la possibilità di concedere il beneficio. (V mass n 147262; (V mass n 147261; (V mass n 147825; (V mass n 146213; (V mass n 141843; (V mass n 141334; (Conf mass n 153119; (Conf mass n 151947; (Conf mass n 148632; (Conf mass n 147783; (Conf mass n 147416).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)