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Sez. 7, Ordinanza n. 2903 del 02/10/2014 Cc. (dep. 22/01/2015) Rv. 262274 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE | Condizioni - Adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato - Obbligazioni non risultanti dagli atti - Delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso - Onere del condannato di sollecitare l'Amministrazione del luogo di insediamento della cosca a quantificare il danno - Sussistenza.
Stato
decisa il 2014-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262274-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE

Ai fini del conseguimento della riabilitazione in relazione al reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, è onere del condannato, per realizzare la condizione dell'avvenuto adempimento delle obbligazioni civili che non risultino già individuate " ex actis", sollecitare il Comune nel cui territorio l'organizzazione criminale si è insediata, anche se non costituitosi parte civile, a provvedere alla stima del danno ad esso arrecato, in quanto sicuramente valutabile in modo equitativo in relazione alla gravità della lesione determinata per l'interesse della collettività.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 179 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)