Sez. 1, Sentenza n. 49446 del 07/11/2014 Cc. (dep. 27/11/2014) Rv. 261276 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE | Adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno - Necessità - Mancata costituzione di parte civile - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE
In tema di riabilitazione, l'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, o comunque l'attivarsi del condannato al fine di eliminare tutte le conseguenze di ordine civile derivanti dal reato, costituisce condizione imprescindibile per la concessione del beneficio anche quando sia mancata nel processo la costituzione di parte civile e non vi sia stata alcuna pronuncia in ordine alle obbligazioni civili conseguenti al reato. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva concesso la riabilitazione all'imputato senza che ricorresse la prova dell'adempimento degli oneri contributivi, il cui precedente omesso pagamento aveva integrato il reato per il quale era stata chiesta l'applicazione del beneficio).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 179 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)