Sez. 1, Sentenza n. 1690 del 11/04/1978 (Rv. 391102 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - PENSIONE O ALTRI ASSEGNI SPETTANTI AL CONIUGE SUPERSTITE - DISTRAZIONE DI UNA QUOTA A FAVORE DEL CONIUGE DIVORZIATO - PROVVEDIMENTO - EFFICACIA DI TITOLO ESECUTIVO NEI CONFRONTI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI - ESCLUSIONE - CESSIONE DI CREDITO - ANALOGIA - CONSEGUENZE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - PENSIONE O ALTRI ASSEGNI SPETTANTI AL CONIUGE SUPERSTITE - DISTRAZIONE DI UNA QUOTA A FAVORE DEL CONIUGE DIVORZIATO - PROVVEDIMENTO - EFFICACIA DI TITOLO ESECUTIVO NEI CONFRONTI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI - ESCLUSIONE - CESSIONE DI CREDITO - ANALOGIA - CONSEGUENZE.*
Il provvedimento di distrazione di una quota della pensione o di altri assegni spettanti al coniuge superstite a favore del coniuge da cui il de cuius era divorziato, previsto dall'art 9 della legge n 898 del 1970, non ha efficacia di titolo esecutivo nei confronti degli enti previdenziali, tenuti al pagamento della pensione, che non siano stati parte nel giudizio di divorzio, ma ha una struttura e una funzione analoghe a quelle della cessione di crediti e, quindi, consegue i relativi effetti quando sia notificata o accettata dal debitore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)