Sez. L, Sentenza n. 652 del 22/01/1983 (Rv. 425401 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - MORTE DELL'OBBLIGATO SENZA CONIUGE SUPERSTITE - ATTRIBUZIONE AL CONIUGE DIVORZIATO DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ - CESSIONE DI CREDITO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - ASSEGNAZIONE DELL'ATTRIBUZIONE SUDDETTA DI UNA DECORRENZA ANTERIORE AL RELATIVO PROVVEDIMENTO - AMMISSIBILITÀ.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - MORTE DELL'OBBLIGATO SENZA CONIUGE SUPERSTITE - ATTRIBUZIONE AL CONIUGE DIVORZIATO DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ - CESSIONE DI CREDITO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - ASSEGNAZIONE DELL'ATTRIBUZIONE SUDDETTA DI UNA DECORRENZA ANTERIORE AL RELATIVO PROVVEDIMENTO - AMMISSIBILITÀ.*
La figura della cessione dei crediti - cui è assimilabile, quanto agli effetti, il provvedimento di distrazione, in favore del coniuge divorziato, di una quota della pensione spettante al coniuge superstite, nell'ipotesi prevista dal testo originario dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970 - è, invece, del tutto estranea all'ipotesi considerata dal secondo comma dello stesso art. 9, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge n. 436 del 1978, nella quale, mancando un coniuge superstite, non esiste un credito di costui, per pensione di reversibilità, che possa, pro quota, essere trasferito al coniuge divorziato; né, in tale ipotesi, la possibilità di assegnare all'attribuzione disposta in favore di questo ultimo soggetto una decorrenza anche anteriore al relativo provvedimento può essere radicalmente negata sulla base del disposto del terzo comma della stessa norma novellata, giacché la necessaria instaurazione del contraddittorio fra tutte le parti interessate e la conseguente completa conoscenza della situazione concreta consentono al giudice l'adozione di un provvedimento che tenga conto e dell'efficacia liberatoria dei pagamenti, effettuati dall'ente previdenziale agli altri titolari di pensione di reversibilità, quanto meno prima della domanda di attribuzione proposta dal coniuge divorziato, e della materiale impossibilità di attribuire, per il passato, la maggiore quota di cui gli altri familiari hanno già goduto in difetto di concorso del coniuge superstite. (V 1690/78, mass n 391102 sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264, Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/1978 num. 436 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)