diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1282 del 29/01/2003 (Rv. 560078 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - ISTANZA DI VERIFICAZIONE | Acquisizione di scritture di comparazione - Necessità - Consulenza grafologica d'ufficio - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560078-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - ISTANZA DI VERIFICAZIONE

Qualora venga proposta istanza di verificazione di scrittura privata dalla parte che ha interesse ad utilizzare la scrittura privata disconosciuta in giudizio, quest'ultima dovrà produrre scritture di comparazione di cui sia certa la provenienza dal soggetto a cui detto documento si intende attribuire, e la verifica potrà essere effettuata direttamente dal giudice di merito, senza necessità di ricorrere alla consulenza grafologica d'ufficio, rimessa alla sua discrezionalità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 217, Cod. Proc. Civ. art. 218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)