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Sez. 2, Sentenza n. 12012 del 06/11/1992 (Rv. 479362 - 01)

Procedimento civile - Giudice - Collegio - In genere | Verificazione di scrittura privata disconosciuta - Rimessione al collegio per la decisione su detta questione incidentale - Decisione della causa anche nel merito in mancanza di conclusioni definitive - Nullità della sentenza.
Stato
decisa il 1992-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479362-01

Procedimento civile - Giudice - Collegio - In genere

Nell'ipotesi in cui la causa sia stata rimessa dall'istruttore al collegio, per la sola decisione in ordine alla questione incidentale relativa all'istanza di verificazione di scrittura privata disconosciuta (art. 220 c.p.c.), è nulla, per violazione del principio del contradditorio, la sentenza che abbia deciso la causa anche nel merito, nonostante la parte non avesse formulato le proprie conclusioni definitive e non avesse svolto le sue difese nel merito, atteso che il principio dettato dall'art. 189 cod. proc. civ., secondo cui "la rimessione investe il collegio di tutta la causa", riguarda le diverse ipotesi in cui la causa sia stata rimessa al collegio a norma dell'art. 187 comma 2 per la decisione superata di una questione preliminare di merito o pregiudiziale di rito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 220, Cod. Proc. Civ. art. 277 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)