Sez. 1, Sentenza n. 4729 del 12/07/1983 (Rv. 429616 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE - RATE RELATIVE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - DEBITI DI VALUTA - RIVALUTABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE - RATE RELATIVE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - DEBITI DI VALUTA - RIVALUTABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Le obbligazioni pecuniarie, come quelle relative al pagamento delle rate di prezzo di un appalto di opere pubbliche, costituiscono debiti di valuta, soggetti al principio nominalistico pur dopo la loro scadenza, e per tale motivo non sono suscettibili di rivalutazione per effetto della sopravvenuta svalutazione monetaria, se non quando e nei limiti in cui sia allegato e dimostrato il maggior danno derivante dall'inadempimento o dal ritardo nello adempimento imputabile al debitore, con la conseguenza che, ove sia stata esclusa una responsabilità per il ritardo a carico del debitore, nessun diritto alla rivalutazione può essere riconosciuto al creditore, rimanendo irrilevante l'esistenza o meno di un suo maggior danno.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1665, Cod. Civ. art. 1666, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 33, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)