Sez. 1, Sentenza n. 885 del 17/01/2008 (Rv. 601527 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - IN GENERE | Ingiustificato ritardo da parte della P.A. - Necessità per l'appaltatore di mantenere in vita le garanzie fideiussorie - Rimborso all'appaltatore delle somme versate in più - Debito di valore - Differenza con il ritardato pagamento di uno stato di avanzamento lavori.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - IN GENERE
In tema di appalti pubblici, nel caso di ritardo nel collaudo delle opere, l'obbligo per la stazione appaltante di provvedere al rimborso all'appaltatore delle somme versate in più per mantenere attive le polizze fideiussorie contratte a garanzia degli obblighi derivanti dall'appalto, determina l'insorgenza di un debito di valore, in quanto non strettamente collegato al sinallagma negoziale delle reciproche obbligazioni e pertanto, in applicazione del principio della completa "restitutio in integrum", gli interessi dovuti vanno calcolati sulle somme via via rivalutate. Al contrario, il ritardato pagamento di uno stato di avanzamento lavori comporta, stante la stretta inerenza al contenuto negoziale del rapporto, l'insorgenza di un debito di valuta a carico della stazione appaltante, per il quale, in linea di principio, gli interessi vanno calcolati sul capitale, sia pure con le modalità previste dall'art. 35 d.P.R. n. 1063 del 1962, con l'ulteriore riconoscimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, cod. civ. qualora ne ricorrano le condizioni soggettive ed oggettive.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST., DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)