Sez. 2, Sentenza n. 330 del 02/02/1976 (Rv. 379013 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - CONFUTAZIONE DELLA PRIMA CONSULENZA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - CONFUTAZIONE DELLA PRIMA CONSULENZA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Il giudice che uniformi la propria decisione alle risultanze di una consulenza tecnica, disposta in rinnovazione di altra precedente, non e tenuto ad esporre, in sentenza, un'analitica confutazione dei rilievi e degli argomenti posti a sostegno della consulenza dalla quale dissente. (Conf 1371/71, mass n 351622).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 196
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)