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Sez. 2, Sentenza n. 330 del 02/02/1976 (Rv. 379013 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - CONFUTAZIONE DELLA PRIMA CONSULENZA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379013-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - CONFUTAZIONE DELLA PRIMA CONSULENZA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Il giudice che uniformi la propria decisione alle risultanze di una consulenza tecnica, disposta in rinnovazione di altra precedente, non e tenuto ad esporre, in sentenza, un'analitica confutazione dei rilievi e degli argomenti posti a sostegno della consulenza dalla quale dissente. (Conf 1371/71, mass n 351622).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 196

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)