Sez. L, Sentenza n. 5062 del 06/06/1997 (Rv. 504988 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - PROMISCUE | Mansioni di natura operaia o impiegatizia - Valutazione da parte del giudice del merito ai fini dell'inquadramento del prestatore di lavoro - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - PROMISCUE
Costituisce giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato ed esente da vizi logici e giuridici, la valutazione del giudice di merito che, ai fini della determinazione dell'inquadramento spettante al lavoratore alla stregua delle mansioni effettivamente svolte, ritenga le medesime di natura operaia per la prevalenza in esse degli elementi attinenti al solo processo produttivo rispetto a quei profili di collaborazione e cooperazione al processo tecnico - amministrativo propri delle mansioni impiegatizie.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)