Sez. L, Sentenza n. 1239 del 13/02/1985 (Rv. 439348 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IN GENERE - OPERAIO - INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE - VALUTAZIONE DELLA NATURA OPERAIA O IMPIEGATIZIA DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IN GENERE - OPERAIO - INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE - VALUTAZIONE DELLA NATURA OPERAIA O IMPIEGATIZIA DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
La valutazione del giudice del merito, che, ai fini della Determinazione dell'inquadramento spettante al lavoratore alla stregua delle mansioni effettivamente svolte, ritenga le medesime di natura operaia anziché impiegatizia, per la prevalenza in esse degli elementi attinenti al solo processo produttivo invece che degli elementi della cooperazione al processo tecnico amministrativo dell'impresa, si risolve in un giudizio di fatto, che è incensurabile in Sede di legittimità, ove sorretto da motivazione adeguata ed esente da vizi logici o giuridici. (V 4340/84, mass n 436244; (V 4037/84, mass n 436011).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)