Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 14/11/1977 (Rv. 388549 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - VERSAMENTO DEL PREZZO DA PARTE DEL COLTIVATORE - TERMINE - SOSPENSIONE - APPLICABILITA - CONDIZIONI - COMUNICAZIONI NECESSARIE AL PROPRIETARIO CONCEDENTE - OMISSIONE - DECADENZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - VERSAMENTO DEL PREZZO DA PARTE DEL COLTIVATORE - TERMINE - SOSPENSIONE - APPLICABILITA - CONDIZIONI - COMUNICAZIONI NECESSARIE AL PROPRIETARIO CONCEDENTE - OMISSIONE - DECADENZA.*
Affinche il coltivatore di fondo rustico, che eserciti il diritto di prelazione di cui all'art 8 primo comma della legge 26 maggio 1965 n 590, possa beneficiare della sospensione del termine trimestrale per il versamento del prezzo, ai sensi del settimo comma della citata norma, non e sufficiente che abbia presentato domanda allo ispettorato provinciale dell'agricoltura per la concessione di mutuo, e che la domanda medesima sia stata ammessa ad istruttoria, ma e altresi necessario che di tali fatti dia comunicazione al proprietario. In difetto, il decorso dell'indicato termine comporta la decadenza dal diritto di prelazione, a nulla rilevando che il proprietario sia venuto a conoscenza aliunde dell'avvenuta presentazione della domanda di mutuo. (Conf 1315/75, mass n 374834).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)