Sez. 2, Sentenza n. 13026 del 09/12/1992 (Rv. 479960 - 01)
Procedimento civile - Riassunzione, in genere | Declaratoria d'incompetenza del giudice originariamente adito - Riassunzione della causa davanti al giudice indicato come competente - Istanze ed eccezioni prospettate nel pregresso stadio del processo - Interesse della parte a coltivarle - Riproponibilità - Necessità.
Procedimento civile - Riassunzione, in genere
Allorché, a seguito di declaratoria di incompetenza del giudice originariamente adito, la causa, a termini dell'art. 50 cod. proc. civ., venga riassunta avanti al giudice indicato come competente, la parte che intenda continuare a coltivare dinanzi a questo le istanze e le eccezioni prospettate nel pregresso stadio del processo è tenuta a riproporre le sue domande e deduzioni.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)