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Sez. L, Sentenza n. 5377 del 15/04/2002 (Rv. 553723 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Processo del lavoro - Eccezione di prescrizione - Rilievo nella fase iniziale - Mancata costituzione nel giudizio di riassunzione - "Translatio iudicii" - Effetti - Conseguenze - Decadenza dall'eccezione - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553723-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE

La parte che, costituitasi nella fase iniziale del processo del lavoro, abbia tempestivamente sollevato eccezione di prescrizione non può esser dichiarata decaduta dall'eccezione a causa della mancata sua costituzione nel giudizio di riassunzione, poiché, per effetto del fenomeno della "translatio iudicii", il processo, una volta tempestivamente riassunto, continua davanti al nuovo giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)