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Sez. 5, Sentenza n. 16929 del 01/02/2023 Ud. (dep. 20/04/2023) Rv. 284654 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITA' DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' | Accertamenti urgenti - Obbligo di documentazione - Ragioni - Redazione tardiva - Conseguenze - Inutilizzabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2023-02-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/284654-01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITA' DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITA'

L'obbligo di redazione degli atti indicati dall'art. 357 cod. proc. pen. - che ricorre sia per le operazioni e gli accertamenti urgenti tipici, svolti dopo l'assunzione da parte del pubblico ministero della direzione delle indagini, sia per quelli atipici, posti in essere dagli organi di polizia giudiziaria al di fuori delle deleghe di indagini da parte dell'autorità giudiziaria, trattandosi di attività che, andando a incidere sulle libertà fondamentali, quali la riservatezza e la tutela dei dati personali, richiedono il necessario vaglio di legittimità - non è previsto a pena di inutilizzabilità, poiché l'attività di documentazione, in assenza di un termine perentorio, può intervenire anche successivamente.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 55 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 348, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 357 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)