Sez. 4, Sentenza n. 3435 del 08/05/2003 Cc. (dep. 29/01/2004) Rv. 230060 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - accertamenti urgenti su luoghi, cose e persone | Acquisizione di cellulare - Utilizzazione dati display - Decreto di autorizzazione - Necessità - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - accertamenti urgenti su luoghi, cose e persone
L'utilizzazione dei dati segnalati sul display di un apparecchio di telefonia mobile non necessita del decreto di autorizzazione del g.i.p. in quanto tali elementi non sono assimilabili al contenuto di conversazioni o comunicazioni telefoniche, la cui utilizzazione è disciplinata dagli artt. 266 e ss. cod. proc. pen.; l'acquisizione del cellulare, infatti, rientra, trattandosi di oggetto da cui trarre tracce o elementi di prova, tra gli atti urgenti demandati agli organi di Polizia giudiziaria, ai sensi degli artt. 55 e 348 cod. proc. pen. , e, come tale, non è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 55 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 348
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)