Sez. 2, Sentenza n. 1422 del 26/01/2016 (Rv. 638670 - 01)
PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE | Trattamento dei dati personali - Dati acquisiti mediante accesso dell'utente ad un meccanismo attivato dallo stesso - Obbligo di preventiva informativa - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE
In tema di tutela dei dati personali, la mancata preventiva formale informativa ex art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003, non è sanzionabile ove l'utente fruisca di un meccanismo, azionabile a sua iniziativa, che consente l'erogazione di specifiche prestazioni programmate, dovendosi escludere, in ragione di tale automatismo e del consenso dell'interessato, una preventiva informazione che resta connaturata all'azione posta in essere. (Nella specie, il Garante aveva sanzionato una società di gestione di impianti sciistici per l'omessa comunicazione formale agli sciatori della presenza di etichette RFID che verificavano, nel momento in cui gli stessi si avvicinavano al tornello muniti di tesserino, che non avessero superato il credito prepagato per poter accedere a luoghi riservati).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 13, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 37, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 38, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 161, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 163
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)