Sez. 2, Ordinanza n. 1485 del 26/05/1976 Cc. (dep. 18/12/1976) Rv. 135006 - 01
PENA - ESECUZIONE - REVOCA DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - IPOTESI PREVISTA DAL SECONDO COMMA DELL'ART 168 COD PEN - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GIUDICE DI COGNIZIONE.*
PENA - ESECUZIONE - REVOCA DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - IPOTESI PREVISTA DAL SECONDO COMMA DELL'ART 168 COD PEN - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GIUDICE DI COGNIZIONE.*
Poiche al giudice dell'esecuzione non e consentito, salvo i casi espressamente previsti, l'adozione di provvedimenti che richiedono una valutazione discrezionale, nell'ipotesi di cui all'art 168 cod pen la revoca della sospensione condizionale della pena (che non segue automaticamente alla condanna per il delitto anteriormente commesso, ma dipende da un accertamento discrezionale delle condizioni ivi previste) non puo essere pronunciata dal giudice dell'esecuzione ma solo dal giudice di cognizione, al quale spetta la Competenza, esclusiva e funzionale, circa l'esame di questioni relative al merito della decisione irrevocabile. (Conf mass n 133643).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 590
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)