Sez. 2, Ordinanza n. 899 del 02/04/1976 Cc. (dep. 22/05/1976) Rv. 133643 - 01
PENA - ESECUZIONE - REVOCA DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - POTERE DISCREZIONALE IN ORDINE ALLA REVOCA - ESCLUSIONE.*
PENA - ESECUZIONE - REVOCA DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - POTERE DISCREZIONALE IN ORDINE ALLA REVOCA - ESCLUSIONE.*
E inibito al giudice dell'esecuzione, competente a disporre la revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art 590 cod proc pen, compiere valutazioni di natura discrezionale che la legge consente solo al giudice di cognizione. (Conf 130207).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 com. 1 n. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 590
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)