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Sez. 5, Sentenza n. 3039 del 03/12/2010 Ud. (dep. 27/01/2011) Rv. 249705 - 01

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - ADEMPIMENTO DI UN DOVERE | Modifiche sui beni culturali effettuate, a seguito di ordinanza sindacale, senza l'approvazione della Soprintendenza, da soggetto titolare della ditta incaricata dei lavori di manutenzione del Comune - Applicabilità dell'esimente di cui all'art. 51 cod. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249705-01

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - ADEMPIMENTO DI UN DOVERE

Non è applicabile la causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere (art. 51 cod. pen.) nel caso in cui il soggetto attivo, in qualità di imprenditore titolare della ditta incaricata dal Comune dei lavori di manutenzione, abbia, in esecuzione di un'ordinanza sindacale, effettuato variazioni di un'area tutelata quale bene culturale (nella specie rimozione di fioriere su spazio antistante a palazzo sottoposto a tutela da parte del Ministero dei beni culturali ed ambientali), trattandosi di ordine illegittimo dell'autorità; né gli obblighi contrattuali in ordine alla esecuzione dei lavori di manutenzione commissionati dal Comune valgono ad esonerare da qualsivoglia sindacato sulle conseguenze del proprio agire nelle altrui sfere giuridiche; pertanto, in tal caso, l'omessa valutazione della incidenza della propria azione sui diritti legittimamente opposti dai soggetti sottoposti ad esecuzione forzata si traduce in comportamento punibile anche a titolo di mera negligenza sufficiente ad integrare la contravvenzione di cui all'art. 118 D.Lgs. n. 4990 del 1999 e succ. formulazioni che punisce la modifica senza autorizzazione o la esecuzione di lavori di qualunque genere, senza approvazione, sui beni culturali.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)