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Sez. 5, Sentenza n. 6064 del 25/11/2008 Ud. (dep. 11/02/2009) Rv. 243325 - 01

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - ADEMPIMENTO DI UN DOVERE | Militare che adempia un ordine avente ad oggetto la commissione di un reato impartitogli dal superiore gerarchico - Applicabilità della causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243325-01

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - ADEMPIMENTO DI UN DOVERE

Non è applicabile la causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere nel caso in cui il militare abbia agito in esecuzione di un ordine, impartitogli dal superiore gerarchico, avente ad oggetto la commissione di un reato, in quanto, per scriminare, l'ordine deve attenere al servizio e non eccedere i compiti d'istituto; in tal caso non solo il militare di grado inferiore può opporre legittimamente rifiuto, ma ha anche il dovere di non darvi esecuzione e di avvisare immediatamente i superiori. (Nella specie l'ordine aveva per oggetto la formazione, in data falsa, di una relazione contenente una ricostruzione di fatti avvenuti sotto la diretta percezione del pubblico ufficiale, sicchè l'ordine era preordinato alla consumazione di un delitto di falso in atto pubblico e non andava eseguito ancorché le norme di principio sulla disciplina militare, contenute nella L. n. 382 del 1978, esigano un'obbedienza "pronta, rispettosa e leale".

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)