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Sez. 3, Sentenza n. 821 del 25/03/1970 (Rv. 346156 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - CONCEDENTE CHE INTENDE COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - CESSAZIONE DELLA PROROGA - PRESUPPOSTI - FONDI ACQUISTATI POSTERIORMENTE AL 30 DICEMBRE 1948 - ACCERTAMENTO - APPREZZAMENTO INCENSURABILE DEL GIUDICE SPECIALIZZATO.*
Stato
decisa il 1970-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346156-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - CONCEDENTE CHE INTENDE COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - CESSAZIONE DELLA PROROGA - PRESUPPOSTI - FONDI ACQUISTATI POSTERIORMENTE AL 30 DICEMBRE 1948 - ACCERTAMENTO - APPREZZAMENTO INCENSURABILE DEL GIUDICE SPECIALIZZATO.*

Per i fondi acquistati posteriormente al 31 dicembre 1948 la cessazione della proroga legale dei contratti di affitto, nell'ipotesi in cui il concedente intenda coltivare direttamente il fondo, e, nel biennio dall'acquisto, subordinata alla sussistenza dei presupposti che la famiglia del richiedente non abbia alcun altro fondo od abbia altri fondi che non assorbano la meta della capacita lavorativa familiare che il concedente sia coltivatore diretto che egli disponga, con la famiglia, di capacita lavorativa adeguata alla coltivazione del fondo richiesto. L'accertamento di tali requisiti e demandato all'incensurabile apprezzamento del giudice specializzato agrario. (Conf 764-62).*

Riferimenti normativi: Legge 01/04/1947 num. 273 art. 3, Legge 15/07/1950 num. 505 art. 1, Legge 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Legge 16/06/1951 num. 435 art. 2, Legge 11/07/1952 num. 765 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)