Sez. L, Sentenza n. 4458 del 18/10/1977 (Rv. 388062 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - DECADENZA DELL'AFFITTUARIO DAL DIRITTO ALLA PROROGA - CONDIZIONI - CONCEDENTE PROPRIETARIO DI ALTRO FONDO AFFITTATO A TERZI O COLTIVATORE DIRETTO DI ALTRO SUO FONDO - IRRILEVANZA - LIMITI.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - DECADENZA DELL'AFFITTUARIO DAL DIRITTO ALLA PROROGA - CONDIZIONI - CONCEDENTE PROPRIETARIO DI ALTRO FONDO AFFITTATO A TERZI O COLTIVATORE DIRETTO DI ALTRO SUO FONDO - IRRILEVANZA - LIMITI.*
La decadenza dell'affittuario di un fondo rustico dal diritto alla proroga e subordinata unicamente alla sussistenza di tre presupposti: 1) che il concedente sia stato o sia coltivatore diretto, nel significato propriamente lessicale del termine; 2) che egli manifesti l'intenzione di coltivare, direttamente e con la propria famiglia, il fondo affittato; 3) che la capacita lavorativa familiare di lui sia proporzionata allo scopo. Nessun rilievo ha invece la circostanza che lo stesso concedente sia proprietario di altro o di altri fondi affittati a terzi, ovvero che conduca gia direttamente altro od altri suoi fondi, purche la capacita sua e della sua famiglia sia ritenuta dal giudice del merito - con valutazione insindacabile in Cassazione, se sorretta da motivazione sufficiente ed esente da vizi logico- giuridici - adeguata e proporzionata con riguardo al fondo affittato, in relazione al quale intende far cessare la proroga di legge. (Conf 821/70, mass n 346156; (Conf 2934/58).*
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)