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Sez. 2, Sentenza n. 25244 del 08/11/2013 (Rv. 628907 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONDIZIONALE | Divieto di riforma peggiorativa per l'appellante della sentenza di primo grado - Fondamento - Limiti.
Stato
decisa il 2013-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628907-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONDIZIONALE

Il divieto di "reformatio in peius" costituisce conseguenza delle norme, dettate dagli artt. 329 e 342 cod. proc. civ. in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito ed in tema di acquiescenza, che presiedono alla formazione del "thema decidendum" in appello, per cui, una volta stabilito il "quantum devolutum", l'appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)