diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 14063 del 16/06/2006 (Rv. 591383 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE | Poteri del giudice d'appello - "Reformatio in peius" - In danno della parte impugnante in mancanza di appello incidentale - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie in tema di liquidazione delle imposte in forza di condono.
Stato
decisa il 2006-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591383-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE

I poteri del giudice di appello vanno determinati con esclusivo riferimento all' iniziativa delle parti, con la conseguenza che, in assenza di impugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la decisione del giudice d'appello non può essere più sfavorevole all'appellante e più favorevole all'appellato di quanto non sia stata la sentenza impugnata, e non può, quindi, dare luogo alla "reformatio in peius" in danno dell'appellante (nella specie, la commissione tributaria provinciale, dinanzi alla quale il contribuente aveva impugnato l'avviso di liquidazione connesso a domanda di condono ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 413, aveva dichiarato cessata la materia del contendere a seguito di comunicazione dell'Ufficio finanziario di chiusura della controversia per avvenuto pagamento della somma liquidata a titolo di definizione del condono; la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di secondo grado, il quale, sul solo appello del contribuente, che aveva chiesto sostanzialmente la riduzione della somma liquidata con il rimborso di quanto pagato in eccesso, non tenendo conto dei limiti del "petitum" dell'opposizione al provvedimento di liquidazione e del "devolutum", così come demarcato dall'assenza di appello incidentale dell'ufficio finanziario - parte vittoriosa in primo grado, ove aveva dedotto la chiusura della controversia per condono -, in riforma della sentenza di primo grado aveva determinato l'imposta di successione e l'INVIM ulteriormente dovute per condono, decidendo così, non solo "ultra petitum", ma anche in senso più sfavorevole all'appellante e più favorevole all'appellato di quanto non avesse deciso il giudice di prima istanza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 333, Legge 30/12/1991 num. 413 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)