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Sez. 1, Sentenza n. 7533 del 25/07/1990 (Rv. 468366 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - SENTENZA - RICORSO PER CASSAZIONE - TERMINI.*
Stato
decisa il 1990-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468366-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - SENTENZA - RICORSO PER CASSAZIONE - TERMINI.*

Il termine per ricorrere per Cassazione avverso la sentenza di appello che omologa o respinge il concordato preventivo ex art. 183 legge fallimentare è quello generale di 60 giorni, non essendo prevista la "riduzione alla meta" di detto termine, così come viceversa stabilito (con Disposizioni che per la loro eccezionalità non sono suscettibili di applicazione analogica) dai precedenti artt. 99 e 131 per il ricorso in Cassazione avverso sentenze d'appello rispettivamente, in tema di opposizione allo stato passivo e di omologazione o reiezione di concordato fallimentare.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST., Legge Falliment. art. 131 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 131 CORTE COST., Legge Falliment. art. 183 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)