Sez. 1, Sentenza n. 2706 del 04/02/2009 (Rv. 606618 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - SENTENZA | Disciplina successiva al decreto legge n. 35 del 2005 ed anteriore al d.lgs. n. 169 del 2007 - Decreto della corte d'appello di rigetto dell'opposizione all'omologazione - Ricorso per cassazione - Termine ordinario di sessanta giorni - Applicabilità - Fondamento - Decorrenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - SENTENZA
Il termine per ricorrere per cassazione avverso il decreto con cui la corte d'appello rigetta le opposizioni al decreto di omologazione della proposta di concordato preventivo depositata dopo l'entrata in vigore del decreto legge n. 35 del 2005 (conv. nella legge n. 80 del 2005) e prima del d.lgs. n. 169 del 2007 è quello generale di sessanta giorni, non prevedendo l'art. 183 legge fall., applicabile "ratione temporis", alcun termine specifico, ma solo il "dies a quo" di decorrenza, da riferire, a seguito dell'intervento della sentenza della Corte costituzionale 12 novembre 1974, n. 255, alla comunicazione del dispositivo alla parte costituita; nè assume alcun rilievo, ai fini considerati, che alla pronuncia di omologazione la predetta norma ancora si riferisse come se adottata con sentenza anzichè con decreto, ai sensi del riformato art. 180 legge fall., trattandosi unicamente di un difetto di coordinamento formale, poi superato dal predetto d.lgs. n. 169 del 2007.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 CORTE COST. PENDENTE, Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)