Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 458 del 10/01/2022 (Rv. 663804 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA | Sanzioni amministrative ex artt. 2 e 18 del d.lgs. n. 109 del 1992 – Violazione norme etichettatura e confezionamento prodotti alimentari – Competenza dell’Ispettorato centrale repressione frodi – Sussistenza – Competenza di Regioni ed enti locali – Esclusione – Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA
La competenza ad irrogare le sanzioni amministrative previste dagli artt. 2 e 18 del d.lgs. n. 109 del 1992 spetta all'Ispettorato centrale repressione frodi e non alle ASL, in quanto la principale finalità delle norme in materia di etichettatura dei prodotti alimentari è garantire la corretta informazione del consumatore sul bene commercializzato. Ne consegue che appartiene allo Stato, non alle regioni o ai comuni, il potere di emettere l'ordinanza ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'art. 8 del citato d.lgs., concernenti il confezionamento, l'etichettatura e la pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, trattandosi di disciplina a tutela del consumatore rientrante nella materia del commercio, di competenza statale che solo di riflesso coinvolge gli aspetti relativi all'igiene e alla sanità degli alimenti di competenza delle amministrazioni locali.
Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 109 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 109 art. 8, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 109 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)