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Sez. 2, Sentenza n. 17028 del 11/08/2016 (Rv. 640841 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA | Sanzioni amministrative ex artt. 2 e 18 del d.lgs. n. 109 del 1992 - Irrogazione - Competenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640841-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA

La competenza ad irrogare le sanzioni amministrative previste dagli artt. 2 e 18 del d.lgs. n. 109 del 1992 spetta all'Ispettorato centrale repressione frodi e non alle ASL, in quanto la principale finalità delle norme in materia di etichettatura dei prodotti alimentari è garantire la corretta informazione del consumatore sul bene commercializzato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/07/1992 num. 109 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/07/1992 num. 109 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)