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Sez. 2, Sentenza n. 23693 del 06/11/2014 (Rv. 633062 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - INTERCLUSIONE - IN GENERE | Diritto di passaggio in favore di fondo intercluso ex art. 1054 cod. civ. - Natura personale - Conseguenze - Onere della prova del trasferimento in capo all'avente causa a titolo particolare dall'acquirente.
Stato
decisa il 2014-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633062-01

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - INTERCLUSIONE - IN GENERE

In tema di servitù, il diritto di passaggio conseguente ad interclusione per effetto di alienazione, ai sensi dell'art. 1054 cod. civ., ha natura esclusivamente personale, sicché non spetta in favore dell'avente causa a titolo particolare dall'acquirente dell'immobile rimasto intercluso, né nei confronti dell'avente causa a titolo particolare dal dante causa, salvo che non ne sia stata prevista in modo espresso la trasmissione nell'atto di acquisto. Ne deriva che spetta al terzo, che sia stato convenuto in giudizio per la costituzione di una servitù coattiva di passaggio, l'onere di provare il fatto impeditivo della dedotta interclusione, in conseguenza del trasferimento del diritto personale a favore dell'avente causa dall'acquirente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1054

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)