Sez. 2, Sentenza n. 20404 del 05/09/2013 (Rv. 627648 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - IN GENERE | Fondo intercluso a seguito di alienazione o divisione - Azione del proprietario nei confronti di altri confinanti - Esperibilità - Condizioni - Prova dell'impossibilità di agire, ex art. 1054 cod. civ., contro il suo dante causa o i suoi eredi - Necessità.
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - IN GENERE
Il proprietario del fondo, rimasto intercluso a seguito di alienazione a titolo oneroso o di divisione, non può rivolgersi a qualsiasi altro confinante per ottenere il passaggio coattivo, pagando l'indennità ai sensi dell'art. 1051 cod. civ., se non provi l'impossibilità di agire utilmente contro il suo dante causa o i suoi eredi per ottenere il passaggio gratuito cui egli ha diritto come contraente, a norma dell'art. 1054 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 1054
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)