Sez. 1, Sentenza n. 20175 del 18/07/2025 (Rv. 675421-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE | Concordato preventivo nella fase ante-omologa - Decorrenza della prescrizione - Sussistenza - Conseguenze.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE
In tema di concordato preventivo, durante la fase ante-omologa la prescrizione continua a decorrere per i crediti anteriori già scaduti e inizia a decorrere con l'apertura della procedura, a norma del combinato disposto degli artt. 55 e 169 l.fall., per quei crediti non ancora scaduti, in quanto - salvo il caso di cui all'art. 168, comma 2, della l.fall. - l'ammissione del debitore alla predetta procedura non costituisce un impedimento giuridico per il creditore a far valere il proprio diritto, non essendovi alcun ostacolo a formulare nei confronti del debitore in concordato istanze, solleciti e atti cautelativi di costituzione in mora.
Legge Falliment. art. 51, Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 169 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Legge Falliment. art. 168 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)