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Sez. 1 - , Ordinanza n. 20642 del 31/07/2019 (Rv. 654669 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Impedimenti soggettivi e ostacoli di fatto - Idoneità ad impedire la decorrenza della prescrizione - Esclusione - Ammissione del debitore al concordato preventivo - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654669-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA

L'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, sicché l'ammissione del debitore al concordato preventivo con cessione dei beni non impedisce il decorso della prescrizione, non essendovi alcun ostacolo per il creditore a formulare nei confronti del debitore ammesso alla detta procedura, istanze, solleciti ed atti cautelativi di costituzione in mora (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato prescritto il credito nei confronti di una società fallita per decorso del termine decennale, in mancanza di atti interruttivi anche durante la procedura di concordato preventivo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)