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Sez. L, Ordinanza n. 31653 del 09/12/2024 (Rv. 673211-01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE | C.c.n.l. Regioni ed enti locali del 2001 - Funzionari di area D - Svolgimento delle funzioni di avvocato regionale - Retribuzione di posizione spettante ai dirigenti di staff - Spettanza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673211-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE

Ai funzionari regionali di area D del comparto enti locali, iscritti all'albo e che svolgono funzioni di avvocato, non compete - ai sensi del ccnl Enti locali del 5.10.2001, applicabile ratione temporis - la retribuzione di posizione spettante ai dirigenti di staff, in quanto la disciplina collettiva (cui è riservata la determinazione del trattamento retributivo nel pubblico impiego contrattualizzato

e di cui si deve presumere la conformità ai parametri di sufficienza e proporzionalità di cui all'art. 36 Cost.) non prevede la spettanza dell'emolumento per tali figure professionali.

Contr. Coll. 05/10/2001 all. A, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)