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Sez. L, Sentenza n. 12358 del 03/06/2014 (Rv. 631040 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE | Lavoro alle dipendenze della P.A. - Attribuzione di mansioni aggiuntive ma compatibili con la qualifica di appartenenza - Applicabilità dell'art. 52 del d.lgs. 165 del 2001 - Esclusione - Incidenza sulla retribuzione - Limiti e condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631040-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE

In tema di impiego pubblico contrattualizzato, l'art. 52, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 non si applica nell'ipotesi in cui al dipendente siano attribuite mansioni aggiuntive ma compatibili con la qualifica di appartenenza, dovendosi escludere che al lavoratore possa, in mancanza di disposizioni legislative o contrattuali in tal senso, essere riconosciuto un doppio salario, per la duplicità di mansioni conglobate in un'unica prestazione lavorativa, ponendosi eventualmente soltanto un problema di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione in relazione alla qualità e quantità della prestazione lavorativa complessivamente svolta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, di rigetto della domanda di un dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il profilo di capotecnico, diretta ad ottenere la remunerazione per le mansioni di coordinatore per la sicurezza e l'esecuzione dei lavori, previste dall'art. 127, comma 2, del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, applicabile "ratione temporis").

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52, Costituzione art. 36, DPR 21/12/1999 num. 354 art. 127 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)