Sez. 5, Sentenza n. 11459 del 01/08/2002 (Rv. 556520 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Per redditi risultanti da scritture contabili - Accertamento - Metodo - Analitico o sintetico - Configurabilità - Condizioni rispettive.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
In tema di rettifica della dichiarazione del contribuente per redditi risultanti da scritture contabili, il metodo seguito dall'ufficio va qualificato analitico o sintetico (in relazione alle previsioni contenute, rispettivamente, nel primo ovvero nel secondo comma dell'art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), a seconda che la rettifica investa singole poste ovvero la contabilità globalmente considerata, in quanto le irregolarità siano di tale gravità da farla ritenere inattendibile nel suo complesso.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)