Sez. 1, Sentenza n. 1382 del 07/02/1992 (Rv. 475630 - 01)
Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - Rettifica delle dichiarazioni | Per redditi risultanti da scritture contabili - Accertamento - Metodo - Analitico o sintetico - Configurabilità - Condizioni rispettive - Atto di accertamento - Motivazione - Contenuto - Prova della maggior pretesa tributaria - Indicazione - Necessità - Esclusione.
Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - Rettifica delle dichiarazioni
In tema di rettifica della dichiarazione del contribuente per redditi risultanti da scritture contabili, il metodo seguito dall'ufficio va qualificato analitico o sintetico (in relazione alle previsioni contenute, rispettivamente, nel primo ovvero nel secondo comma dell'art.39 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600), a seconda che la rettifica investa le singole poste del bilancio ovvero la contabilità globalmente considerata, in quanto le irregolarità siano di tale gravità da farla ritenere inattendibile nel suo complesso. In entrambe le ipotesi, l'atto di accertamento deve essere motivato con riferimento ai presupposti che consentono il ricorso al metodo adottato ed alle ragioni che giustificano il calcolo in rettifica (salva la possibilità di motivazione implicita, specie nel caso di rettifica analitica, ove la singola ripresa evidenzi l'inesattezza della contabilita), ma non è necessario, ai fini della legittimità formale dell'avviso, sotto il profilo della sufficienza della motivazione, che l'amministrazione offra, al momento dell'accertamento, la prova della maggiore pretesa tributaria, dovendo la fondatezza sostanziale di tale pretesa essere verificata nel processo aperto dall'opposizione all'avviso di accertamento.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)