Sez. L, Sentenza n. 1656 del 12/03/1980 (Rv. 405257 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - IN GENERE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - COMPENSO CONTINUATIVO - NOZIONE - INDENNITA DI 'MAGGIOR LAVORÒ O DI 'DISAGIÒ - COMPENSO CONTINUATIVO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - IN GENERE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - COMPENSO CONTINUATIVO - NOZIONE - INDENNITA DI 'MAGGIOR LAVORÒ O DI 'DISAGIÒ - COMPENSO CONTINUATIVO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Un compenso e continuativo ove sia corrisposto, in modo stabile e permanente, anche solo periodicamente, e non sia, oltre che saltuario anche meramente eventuale e straordinario. E, pertanto, continuativa una indennita come quella di 'maggior lavorò o di 'disagiò che sia prevista e disciplinata come giornaliera integrazione della retribuzione, anche se esclusa in riferimento a talune giornate non lavorate.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)