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Sez. L, Sentenza n. 724 del 26/01/1983 (Rv. 425467 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - NATURA NON RETRIBUTIVA DI UN DETERMINATO EMOLUMENTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425467-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - NATURA NON RETRIBUTIVA DI UN DETERMINATO EMOLUMENTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*

L'accertamento del giudice del merito che abbia escluso la natura retributiva di un determinato emolumento - siccome privo dei caratteri della determinatezza (o determinabilità), della obbligatorietà e della continuità e corrisposto, dal datore di lavoro, discrezionalmente e per motivi di liberalità - è insindacabile in Sede di legittimità, se sorretto da adeguata motivazione. (V 6063/80, mass n 409841; (V 1656/80, mass n 405257; (V 1656/80, mass n 405256; (V 1489/80, mass n 405045).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)