Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22607 del 05/11/2015 (Rv. 637667 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione dello straniero - Omessa traduzione del decreto nella lingua propria del destinatario - Mera attestazione di indisponibilità del traduttore - Insufficienza - Nullità insanabile - Fondamento - Conseguenze.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di espulsione amministrativa dello straniero, la mancata traduzione del decreto nella lingua propria del destinatario determina la violazione dell'art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998, con conseguente nullità non sanabile del provvedimento, anche in presenza dell'attestazione di indisponibilità del traduttore, qualora la stessa non sia sufficientemente motivata; tale nullità, può essere fatta valere soltanto mediante il ricorso in opposizione, in quanto si verte in materia d'invalidità e non d'inesistenza dell'atto amministrativo, e non può dirsi esclusa per raggiungimento dello scopo, non applicandosi al requisito di validità del decreto espulsivo il principio di sanatoria, proprio del diritto processuale civile.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 7 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)