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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16962 del 04/08/2011 (Rv. 619156 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione dello straniero - Decreto tradotto in lingua diversa da quella del destinatario - Nullità insanabile - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619156-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di espulsione amministrativa dello straniero, sussiste violazione dell'art. 13, settimo comma, del d.lgs. n. 286 del 1998, con conseguente nullità non sanabile del relativo decreto, adottato dal Prefetto ex art. 13, secondo comma, lett. b) del citato degreto legislativo, se tradotto in una lingua (nella specie, araba) diversa da quella propria del destinatario (nella specie, cittadino della Colombia) e senza l'attestazione di indisponibilità del traduttore nella lingua conosciuta; né tale nullità può dirsi esclusa, invocandosi il raggiungimento dello scopo come attestato - secondo il provvedimento cassato - dalla tempestiva opposizione, non applicandosi al requisito di validità del decreto espulsivo il predetto principio di sanatoria, propria del diritto processuale civile.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 7 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)