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Sez. 2, Sentenza n. 12419 del 15/12/1993 (Rv. 484737 - 01)

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Nelle costruzioni - Criterio della prevenzione (costruzione sul confine o sul distacco) - In genere | Costruzione realizzata lungo una linea spezzata coincidente o meno con il confine - Rispetto delle distanze di legge da parte del vicino - Computo delle distanze dalle sporgenze e rientranze dell'altrui fabbricato.
Stato
decisa il 1993-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484737-01

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Nelle costruzioni - Criterio della prevenzione (costruzione sul confine o sul distacco) - In genere

Quando una costruzione sia stata realizzata non già lungo una linea retta, ma lungo una linea spezzata, ora coincidente con il confine, ora no, il vicino deve rispettare le distanze imposte dalla legge computate dalle sporgenze e rientranze dell'altrui fabbricato; e, quando tali distanze siano state osservate, non sono configurabili nuove intercapedini vietate e sussiste l'interesse del proprietario che abbia costruito per primo acché i distacchi siano mantenuti da ciascun punto del suo edificio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)